CYBERBULLISMO PAROLA D’ORDINE: CONSAPEVOLEZZA

Ti è mai capitato di essere vittima di attacchi on line o di aver sfogato il tuo disappunto contro qualcuno ripetutamente sui social? Attenzione oggi tale fenomeno è identificabile con il nome di cyberbullismo (se avviene tra minori) art. 2 Legge 29.5.2017 n. 71 o cyberharassment (cybermolestie) se avviene tra adulti o adulti e minore.

Il semplice uso del cellulare, principale strumento di comunicazione tra i giovani che aumenta esponenzialmente il numero di contatti tra gli stessi creando grandi community virtuali o intimi rapporti tra persone sconosciute, può far perdere facilmente di vista i confini di un corretto e consapevole utilizzo del mezzo: travolgendo a volte chi lo utilizza. 

Certo la rete è diventata l’agorà dei giovani, la società virtuale che “amplifica” quella tradizionale ma, a differenza di questa, si sente libera di potersi esprimere senza limiti, libera come l’aveva voluta lo stesso ideatore del WEB, Tim Berners-Lee. Una società per essere realmente libera ha però la necessità delle sue regole delle sue tutele.

La crescente diffusione del cyberbullismo soprattutto tra i ragazzi (11-19 anni…età che si riduce con il possesso di un cellulare da parte dei bambini che diventa sempre più precoce ) ed a volte delle sue estreme conseguenze, ha innescato l’urgenza di una specifica analisi del fenomeno e dello studio di strategie di prevenzione e risposte oltre ad una regolamentazione normativa.

Ecco allora come si puoi intervenire per acquisire consapevolezza, limitare i rischi e poter navigare nel web con le dovute cautele al fine di raggiungere un equilibrio tra innovazione e rispetto dei principi di tutela e salvaguardia reciproca.

  1. Intervenire per prevenire e contrastare il fenomeno 
  2. Informati su come diventare un utilizzatore consapevole della rete
  3. Valuta in maniera consapevole le conseguenze dei tuoi comportamenti
  4. Segnala i comportamenti e le situazioni a rischio
  5. Segui i Cavalieri Della Tavola Rotonda
  6. Attento agli ammonimenti del Questore
  7. Osserva la realtà off line: da dove nasce il cyberbullismo?
  8. Chiediti quali sono i supererrori.
  1. INTERVENIRE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO

Il Legislatore non è rimasto indifferente alla morte di Carolina Picchio, la ragazza 14enne che nel 2013 decise di farla finita dopo che un video che la riguardava aveva fatto in pochissimo tempo il giro del WEB.

Il processo che ne seguì, conclusosi avanti al Tribunale dei Minori con l’estinzione del reato conseguenza premiante dell’esito positivo della messa alla prova degli imputati, segna l’inizio di una nuova visione del fenomeno.

Il fenomeno, fino a quel momento considerato dai più “semplici ragazzate” funzionale alla crescita ed al rafforzamento caratteriale del ragazzo/a (oggi anche bambino/a), provocava ed in alcuni contesti ancora provoca, nella vittima e nell’adulto che ne prende consapevolezza, un senso di inadeguatezza in ambito istituzionale e dei pari.

La tragedia di Carolina ha smosso le coscienze e con essa la necessità di prendere provvedimenti su una tematica che già da diversi anni in Italia era dibattuta grazie ad una serie di direttive Europee. 

Così, il 18.6.2017 entra in vigore laLegge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, dedicata a Carolina Picchio e a tutte le vittime del cyberbullismo.

La Legge, aderendo ai principi costituzionali, internazionali dei diritti: umani, dell’infanzia, della salute e “riabilitativi” relativi al procedimento penale previsti per i minori in caso di reato nel nostro Paese, ha preferito la via della prevenzione, educazione e supporto alle vittime (parte lesa e bullo) del fenomeno, a quella strettamente punitiva e sanzionatoria che, mancando dell’elemento della piena coscienza e consapevolezza, non avrebbe mai potuto colmare il gap culturale ed informativo di un mondo digitale e virtuale in costante evoluzione e costruzione in cui il minore, inconsapevole, agisce ed è agito a sua volta ed in cui l’adulto, tardivo digitale, è estraneo.

La forza e la specificità di tale normativa, sulla premessa che i reati perpetrati attraverso il cyberbullismo fossero già ampiamente contemplati nel nostro sistema attuale, ha dato inizio ad un processo di progressiva presa di coscienza del fenomeno da parte delle agenzie educative, come la famiglia e la scuola, stimolando sinergie tra tutte le forze in campo per supportare il minore, nativo digitale, e la comunità tutta ad una graduale consapevolezza, conoscenza ed alfabetizzazione dei diritti, doveri e rischi di questo nuovo mondo virtuale.

La consapevolezza, elemento base di un’imputazione di reato, acquista contorni vacui ed incerti in un contesto, come il nuovo mondo web, sconosciuto, in evoluzione ed a volte incomprensibile, del quale la comunità tutta e per prime le istituzioni stanno gradualmente ed a volte tragicamente prendendo coscienza.

Nell’ambito di una tale rivoluzione digitale, nella quale, se pur previsti dalla normativa 71/17 (Prima in Europa e presa ad esempio a Strasburgo), non sono stati ancora realizzati i piani specifici di contrasto o analizzati a pieno i dati con monitoraggi costanti o attuate campagne massive di informazione o le altre misure previste dalla stessa, sarebbe: un grave errore privare la norma del valore di prevenzione e consapevolezza del fenomeno insita nella sua ratio che pur sta dando i suoi buoni frutti; un fallimento non dotare o privare le agenzie principali, quali la scuola e le famiglie, territoriali ed istituzionale degli strumenti forniti dalla legge quali il collegamento con il territorio, le figure specializzate e competenti o sinergie atte a colmare quel gap che la stessa legge 92/19 con l’articolo 5, in coerenza con la L 71/17, cerca di ridurre affidando all’istituzione scolastica il compito dell‘educazione alla cittadinanza digitale.

La consapevolezza ed il principio di ” riduzione al minimo dei rischi per il minore derivante dal contatto con il sistema giudiziario e/o carcerario” che guida l’attuale innovativo sistema penale minorile, basato sulla riforma derivante dalla promulgazione del DPR 448 del 1988 ed ispirato ai principi universali contenuti in documenti internazionali quali: le “Regole Minime di Pechino” del 1985 e la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 1989, rende semplicistico, sbrigativo, dannoso ed illusorio per la comunità tutta ed i minori in primis, credere di poter contrastare il fenomeno del cyberbullismo che affligge i nostri giovani riversando l’intera responsabilità sulle famiglie disorientate di fronte ad un fenomeno emergente o fornendo al Dirigente Scolastico procedimenti stringati, privi di reale e concreto supporto, inducendolo ad un approccio sanzionatorio anziché (in)formativo.

Proteggere il percorso evolutivo del minore, salvaguardandone le esigenze educative e di sviluppo, evitando ogni volta sia possibile una risposta punitiva al comportamento trasgressivo del minore costituisce appunto il principio primo della nostra costituzione, del nostro sistema penale in linea con i principi internazionali e dei diritti dell’infanzia. Utilizzare, per quanto possibile, l’evento quale momento di analisi e crescita educativa individuale e comune, sarebbe certamente un’efficace modalità rigenerativa sociale.

Quindi è fondamentale, ai fini del contrasto e della consapevolezza del fenomeno, dare piena attuazione ad una normativa così innovativa quale la 17/71 e riconosciuta all’avanguardia a livello europeo, prima di apportare modifiche che rimettano in gioco strategie di media e lunga durata che hanno, in questi anni, dato i loro frutti nonostante la sua applicazione incompleta.

Molti sono gli esempi virtuosi di coloro che hanno fatto entrare con consapevolezza la ratio della legge nelle aule delle scuole evitando quelle dei tribunali, mostrando come il mondo digitale non solo riesce a creare occasioni ed opportunità ad impatto sociale ma anche a diventare un’onda d’urto contro un male grande e pervasivo quale il cyberbullismo grazie alla visione di educatori, insegnanti, dirigenti e famiglie che hanno compreso le potenzialità e guidato le abilità dei loro ragazzi verso una visione costruttiva ed aperta del mondo.

Un esempio per tutti che racchiude tutto questo è il Movimento Anti Bullismo e Cyberbullismo MABASTA, gli studenti leccesi dell’Istituto “Galilei-Costa-Sgarambone” (Istituto con una straordinaria visione del mondo contemporaneo ed attenzione ai giovani) guidati dal loro professore Daniele Manni (l’Insegnante che attesta le eccellenze del nostro Bel Paese nel mondo in ambito educativo ed innovativo imprenditoriale), con la loro Startup sociale sono vincitori della sessione europea “Best Studente Startup” e candidati finalisti a livello mondiale dei “Global Startup Awards” ai quali mi sento di fare i miei migliori auguri perché indipendentemente dall’esito che sono certa sarà positivo, loro hanno già stravinto con il loro esempio, forza, grinta ed energia, dimostrando che la via del contrasto al fenomeno non può che derivare ex art 1 L.71/17 da “un’ azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti…. nell’ambito delle istituzioni scolastiche“.

La Legge si affianca a quelle già in essere o in fieri, di alcune Regioni Italiani: Lombaria, Piemonte,Umbria, Lazio, Campania, Veneto, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia,

si presenta come una normativa dinamica (come la tecnologia che cerca di regolare) soggetta all’osservazione e all’azione di un Tavolo di Lavoro da costituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, coordinato dal MIUR che si avvale per la sua azione e raccolta dati della Polizia Postale e delle Comunicazioni, delle altre Forze di Polizia e degli Enti attivi in materia sul territorio, con la partecipazione delle rappresentanze scolastiche.

La Scuola ai fini preventivi diventa centrale. Già la Legge 107 del 2015 aveva inserito la Scuola come referente per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e dei docenti di un uso critico e consapevole dei social network e dei media (regolato dal Piano Nazionale Scuole Digitali) a tal punto che diviene base dello Statuto delle studentesse e degli studenti nel quale si ribadisce la finalità educativa e non punitiva dei provvedimenti disciplinariattraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”

2. INFORMATI SU COME DIVENTARE UN UTILIZZATORE CONSAPEVOLE DELLA RETE

E’ al fine di rispondere alle numerose richieste di aiuto di aunni, genitori e scuola che il MIUR avvia un’iniziativa speciale, quella della piattaforma “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla Comunità Europea, luogo ideale da parte di genitori ed alunni per aggiornarsi ed informarsi in maniera simpatica e divertente, oltre a costituire un duttile strumento per le scuole che hanno la possibilità di autovalutarsi in merito all’argomento e predisporre un piano di aggiornamento del POF, anche triennale, e dei referenti del cyberbullismo nelle scuole previsti dalla Legge 71/2017.

3. VALUTA IN MANIERA CONSAPEVOLE LE CONSEGUENZE DEI TUOI COMPORTAMENTI IN RETE

Non per tutti è pacifico che l’utilizzo errato dei social-media abbia risvolti penali e civili oltre che sociali di forte impatto.

Sempre più spesso accade che per un ragazzo, fotografare un amico o compagno di classe, diffondere la foto su Whatapp o altri social-media, alimentare commenti sgradevoli ed offensivi su un gruppo social, sia un gesto innocuo, assolutamente legittimo e senza conseguenze.

In realtà le conseguenze sono più ampie di quelle causate dal bullismo “tradizionale” in quanto maggiore è la portata e la diffusione. Il web non ha limiti geografici e fisici. Inoltre, le conseguenze psicologiche sulle vittime sono sempre di forte impatto.

Molti di questi comportamenti possono configurare fattispecie perseguibili penalmente se il minore ha più di 14 anni (di età inferiore esiste un’impunibilità totale ex legge) come il reato di diffamazione, minaccia, istigazione al suicidio, estorsione, atti persecutori (noto anche come stalking) ex art 612 c.p., che prevedono condanne anche di anni di reclusione (Corte di Cassazione,  Sezione Quinta Penale, Sentenza 11 giugno 2018, n. 26595).

Alcuni di questi comportamenti lesivi on the web più frequenti sono:

  • Flaming: forma di cyberbullismo verbale sotto forma di messaggi offensivi sui gruppi Social finalizzati ad umiliare il destinatario;
  • Impersonation: consiste nell’appropriazione di un’altra identità tramite un falso profilo per inviare messaggi o pubblicare post fingendosi qualcun altro;
  • Trickery: scherzi crudeli e umilianti a cui la vittima abbocca;
  • Cyberstalking: forma di molestia tramite web che si manifesta in un controllo ossessivo della vita privata (si avvicina allo Stalking);
  • Doxing: violazione della privacy attraverso la diffusione sul web di informazioni sensibili e dati personali;
  • Denigration: distruzione psicologica della vittima sui social o sui forum attraverso commenti offensivi pubblici, letti da un numero di utenti incontrollabile;
  • Cyberbashing: la registrazione e successiva condivisione di immagini o video che riprendono un’aggressione;
  • Harassment: molestie attraverso il web che possono arrivare a minacce di morte o lesioni gravi/gravissime.

A quelle penali si aggiungono poi le responsabilità civile nei confronti delle vittime da parte di Ministero, Scuole e Genitori con la condanna di questi a risarcimenti anche di somme importanti, come attestano ormai diverse sentenze (Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919- Trb Sulmona 9 aprile 2018 n. 103 – Cass. Civ., Sez. III, n. 7050/2008) ove gli Ermellini consolidano la responsabilità da carenza educativa da parte dei genitori (evidenziando la mancata coscienza della gravità dell’atto relagato a semplice scherzo per i ragazzi e a situazioni di comune esperienza dagli adulti referenti) e i Tribunali li condannano ad  esosi risarcimenti, come nel caso del Tribunale di Sulmona che ha condannato i genitori dei minorenni e degli altri ragazzi maggiorenni che avevano partecipato a episodi di cyberbullismo ad:

  • 84.000 euro come risarcimento dei danni non patrimoniali;
  • 605,43 euro dei danni patrimoniali (spese vive sostenute);
  • 12.000 euro per spese di lite, interessi legali e rivalutazione come per legge.

Facendo intendere che anche se dalla causa penale non vi era stata condanna, in quella civile, in caso di cyberbullismo, risarcisce il danno il genitore del minorenne scorretto o il maggiorenne che compie l’azione.

Se hai dei dubbi sugli atteggiamenti a rischio, di grande utilità, ai fini di prendere coscienza delle conseguenze civili e penali dei comportamenti devianti in rete, è il glossario del Ministero della Giustizia che descrive ed inquadra le conseguenze sociali e giudiziali di queste specifiche trasgressioni.

4. SEGNALA E DIFENDITI DALLE SITUAZIONI A RISCHIO

Se sei vittima di cyberbullismo grazie all’art 2 legge 71/2017 oggi puoi richiedere alla piattaforma che gestisce i contenuti, autonomamente dai quattordici anni in su tramite i tuoi genitore/tutore se sei più piccolo, la rimozione dei contenuti dannosi o di qualsiasi dato personale diffuso in rete che, nel giro di 24/48 ore, dovranno essere bloccati e oscurati.

In caso di inadempienza si potrà inviare una richiesta direttamente al Garante della Privacy, all’indirizzo email: cyberbullismo@gpdp.it compilando un modulo specifico, il quale entro 48 ore interviene, ai sensi dell’art. 143 e 144 del dlgs 196/03, con provvedimenti inibitori.

Premesso il divieto di iscrizione alle piattaforme social al di sotto dei 13 anni, oggi le stesse piattaforme si stanno adoperando per contrastare il fenomeno del cyberbullismo e, in generale, le distorsioni derivanti dal digitale: Facebook, per esempio, con una pagina dedicata ti spiega cosa devi fare se sei vittima di situazioni a rischio, inoltre, vista la facilità con cui i ragazzi aggirano il divieto d’iscrizione ai minori di 13 anni ed i recenti tragici episodi, le piattaforme come Tic Tok stanno valutando di bloccare quegli account che, attraverso software ad hoc, riconoscono come irregolari.

Anche le scuole hanno la possibilità di segnalare e denunciare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico on line attraverso una serie di strumenti dedicati.

Non temere i falsi profili, sappi che la Polizia Postale e delle Comunicazione avrà sempre la possibilità di risalire ad un indirizzo IP, per tanto l’anonimato non esiste sulla rete e gli autori di comportamenti lesivi sono sempre rintracciabili se procedi ad una segnalazione con una denuncia on line.

L’attenzione è alta da parte delle autorità, attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

5. SEGUI I CAVALIERI DELLA TAVOLA ROTONDA

L’art 3 della Legge 71/2017 ha previsto, come nelle storie di Re Artù, una tavola rotonda i cui cavalieri scelti per combattere il cyberbullismo saranno coloro che a vario titolo (Enti, Associazioni, operatori della rete professionisti, referenti scolastici…) si occupano attivamente sul campo del fenomeno. Fino ad allora i referenti rimarranno gli Uffici Scolastici Regionali.

Figura fondamentale in tale ambizioso programma di prevenzione è :

  • il Dirigente Scolastico il quale, ex art 5 Legge 71/2017, si occupa di inserire le misure intraprese contro il cyberbullismo nel PTOF e nel Patto di Corresponsabilità e di coordinarle con i provvedimenti disciplinari ed educativi di prevenzione, al fine anche dell’applicazione delle stesse nei casi di episodi di cyberbullismo. Il dirigente avrà anche l’onere di informare i genitori di tutte le attività intraprese dandone la massima diffusione attraverso una sezione dedicata del sito della scuola ed, infine, dovrà essere capace di interfacciarsi attivamente con i servizi territoriali (alla salute, sociali, minorili, dell’amministrazione della Giustizia) specializzati nel fenomeno, nel caso non sia dotato di risorse proprie.
  • Il docente referente del cyberbullismo che supporterà il dirigente in questa opera di prevenzione del cyberbullismo e la cui formazione è affidata  alla piattaforma ELISA istituita ad hoc dal MIUR

6. ATTENTO AGLI AMMONIMENTI DEL QUESTORE L’ammonimento come strumento di conciliazione

Visto che i soggetti coinvolti (sia vittima che persecutore) sono minori, il legislatore ha preferito ricorrere ad uno strumento conciliativo già utilizzato per lo stalking e, con l’articolo 7 della normativa, ha previsto in via preventiva l’ammonimento, fino alla maggiore età, ad opera del Questore nei confronti dell’ultra quattordicenne che viene quindi assoggettato ad un’azione educativa che durerà fino alla maggiore età stimolandolo ad un’attenta riflessione sul proprio atto ed ad una presa di coscienza delle conseguenze reali dello stesso.

7. OSSERVA LA REALTA’ OFF LINE: DA DOVE NASCE IL CYBERBULLISMO?

Al fine di prevenire il cyberbullismo è fondamentale comprendere quali ne siano le radici, i comportamenti, gli strumenti pratici, in relazione anche al fenomeno di base: IL BULLISMO.

In tale percorso di comprensione ed approfondimento, fondamentale è il contributo della Prof.ssa Giorgina Di Ioia sulla prevenzione e valutazione pedagogica del Bullismo la quale collabora ed arricchisce con la sua più che decennale e poliedrica esperienza la rete di Consulenze Integrate grazie anche ai suoi preziosi suggerimenti pratici ed ad un’analisi relativa alla “La scuola italiana dopo la legge n. 72 del 2017″

La Prof.ssa Giorgina Di Ioia grazie all’accesso gratuito al suo volume “Prevenzione e valutazione pedagogica del bullismo” rende conto della complessità dei comportamenti a rischio in età adolescenziale, in particolar modo quelli legati al fenomeno del bullismo e fa tesoro di un decennio di ricerche e sperimentazioni in ambito pedagogico, anche sulla scorta della sua esperienza di docente, di pedagogista clinico, da un lato, e di giudice onorario minorile dall’altro.

Utile dal volume della Prof. Di Ioia il seguente praticissimo vademecum:

“1. Il bullismo è un gran reato che la legge ha sanzionato, chi ne viene a conoscenza chieda a noi una consulenza (indirizzo internet e/o telefono e/o…); molti sono quelli che, l’han subito come te.

2. Non cercare nascondigli, noi ti diamo dei consigli, se li segui molto in fretta la tua vita si riassetta,non rinchiuderti in te stesso e non mostrarti sottomesso.

3. Parla con un tuo insegnante, con gli amici o col garante, non tenerlo dentro al cuore, dillo sempre a un genitore.

4. Se l’aiuto tu richiedi non sei certo un leccapiedi, né sei debole o spione e neanche un gran fifone.

5. Stare insieme ai tuoi compagni, senza che nessun si lagni, è un diritto sacrosanto, non è ammesso nessun pianto.

6. Se qualcuno dice «Zitto!» e calpesta un tuo diritto, tira fuori l’energia, studia qualche strategia.

Qualche esempio ti prospetto che per molti è assai perfetto:

a) se qualcuno ti minaccia parla e non voltar la faccia;

b) se qualcuno ti ricatta, digli che è una malefatta;

c) a ogni posto defilato preferisci l’affollato, dove c’è folla di adulti ti protegge dagl’insulti;

d) poi rifiuta agli estorsori soldi, compiti o favori;

e) non mostrare debolezza, parla al bullo con fermezza;

f) a un’accusa o maldicenza tu rispondi con pazienza, porta avanti ogni ragione, non cercarecompassione.”

8. CHIEDITI QUALI SONO I SUPERE(R)RO(R)I

Ai fini della tua sicurezza on line, imparare a riconoscere ed evitare alcuni errori fondamentali è di vitale importanza. A questo fine i progetti di Generazioni Connesse in collaborazione con EDI, sono di grande aiuto.

Di tali progetti, del loro scopo e soprattutto dei superErrori da evitare on line, decisiva è l’esperienza e la formazione della dr.ssa Rebecca Papa la quale, collaborando con Consulenze Integrate, ci darà modo di affrontare tematiche relative al mondo digitale su aspetti contemporanei e di forte impatto sociale.

In riferimento, invece, alle ricadute più strettamente emotive sui ragazzi ci parla la dr Maura Di Lillo, psicologa-psicoterapeuta, con il suo approfondimento CYBERBULLISMO: COSA SI NASCONDE DIETRO LA NUOVA SOCIALITÀ VIRTUALE?

CONCLUSIONE

In questo post, ti ho fornito suggerimenti importanti al fine di comprendere gli strumenti utili ad affrontare il fenomeno del cyberbullismo, a partire dalla norma 71/2017 i cui effetti sono già riscontrabili ma la cui efficacia potrà essere evidente solo con la piena applicazione della stessa con l’aiuto di tutti gli stakeholder.

Il contributo fondamentale della prof.ssa Giorgina Di Ioia sul Bullismo e della dr.ssa Rebecca Papa, esperta delle problematiche sociali del mondo digitale, hanno completato il quadro di un fenomeno che può essere contrastato solo con l’intervento di ogni forza in campo necessaria alla tutela dei nostri giovani.

Mi auguro di esserti stata utile e nel caso avessi la necessità di un maggior approfondimento o di una consulenza specifica scrivici pure compilando il form ti risponderemo quanto prima

Avv. Giada Tammaro

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